3 Giugno 2025
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, il Consiglio nazionale forense, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a definire i termini e le modalità di individuazione dei titoli e delle competenze professionali valutabili per il rilascio dell’attestazione di certificatore necessaria ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. L’attività di certificatore del rischio fiscale è riservata dalla legge ai soli avvocati e commercialisti. L’elenco dei professionisti abilitati è tenuto dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispettivamente per gli avvocati e per gli iscritti alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’iscrizione all’elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi, suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno ottanta ore, aventi ad oggetto le seguenti materie: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, (per una durata pari ad almeno la metà del corso), principi contabili e diritto tributario.
Come stabilito nel protocollo, la conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato, per i rispettivi iscritti, dai due Consigli nazionali. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dai due Consigli nazionali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate.
GLI ESONERI
Sono esonerati dalla frequenza e dai test gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano avuto formale incarico di progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale già validati dall’Agenzia delle entrate o che abbiano cooperato comprovatamente per almeno cinque anni, in qualità di responsabile dei rischi fiscali delle imprese in adempimento collaborativo, con i soggetti incaricati della progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo interno del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle entrate. Esonerati anche gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano stati componenti di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari analoghi o abbiano svolto funzioni di Audit aziendale, per almeno due anni in Società ammesse, nei medesimi anni, al regime di adempimento collaborativo. Esonero valido anche per i professori universitari di prima e di seconda fascia di ruolo nelle discipline economico aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sono invece esonerati sia dalla frequenza che dai test i professori universitari di prima e di seconda fascia abilitati all’insegnamento e ricercatori a tempo determinato (di tipo A e di tipo B) nelle discipline economico aziendali (settore scientifico-disciplinare: ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore scientifico-disciplinare: IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all’ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli. A loro si aggiungono anche gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, limitatamente al modulo relativo ai principi contabili, e gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati o alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o un Master universitario di II livello, limitatamente al modulo o ai moduli relativi all’ambito disciplinare di conseguimento dei predetti titoli e competenze professionali. Esonerati infine anche gli iscritti da almeno cinque anni che per almeno due anni abbiano, nell’ambito di imprese di grandi dimensioni ai sensi della Direttiva (UE) 2023/2765, aventi sede legale o sede fissa di affari in Italia (i) ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, limitatamente al modulo relativo al diritto tributario; (ii) svolto funzioni di supervisione su sistemi di controllo interno del rischio fiscale nell’ambito di organismi di vigilanza o comitati endoconsiliari, all’uopo delegati, o della funzione di internal audit aziendale, ovvero funzioni di responsabile dei controlli di II livello (Tax Risk Manager), limitatamente al modulo relativo ai sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi.
I due Consigli Nazionali predispongono ed aggiornano l’elenco di rispettiva competenza. Sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’entrate è reso pubblico l’elenco complessivo distinto in due sezioni, rispettivamente per gli avvocati e gli iscritti alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Modificato: 3 Giugno 2025