1 Agosto 2025
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy e l’AGID comunicano che il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
In tale contesto normativamente delineato e sopra succintamente richiamato, è interesse del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia Digitale portare all’attenzione di tutti i professionisti iscritti in INI-PEC quanto sopra cennato e di seguito esposto:
• a norma dell’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell’INI-PEC;
• ai sensi delle Linee guida1 adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
• in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
• decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia per l’Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall’Agenzia);
• il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
• successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.
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Modificato: 1 Agosto 2025