15 Luglio 2025

Al fine di agevolare gli Iscritti nel mantenimento di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e  finanziamento del terrorismo, si informa che l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha  recentemente pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 29 (luglio 2025), dal titolo “Le liste dei paesi  a rischio di riciclaggio: analisi e valutazioni”, che rappresenta un’importante guida per comprendere il  funzionamento e la rilevanza delle blacklist internazionali, europee e nazionali nell’ambito della  prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nel Quaderno – di cui si consiglia una attenta lettura per l’aggiornamento professionale e per  l’adeguamento delle procedure interne di studio – si evidenzia che le blacklist ufficiali – come quelle  predisposte dal GAFI, dalla Commissione europea, dal Consiglio dell’UE e dal Ministero delle Finanze italiano – rappresentano strumenti fondamentali per orientare l’analisi del rischio da parte dei soggetti  obbligati, tra cui i Commercialisti, tenuti ad adottare misure di adeguata verifica rafforzata nei  confronti di soggetti e operazioni connessi a Paesi inclusi in tali liste.

Al contempo, come si legge nel Quaderno, nella valutazione del rischio estero si dovrà tenere conto  anche di altri indicatori – come il Basel AML Index o gli indici del Tax Justice Network – che integrando  valutazioni su corruzione, opacità finanziaria, attrattività dei sistemi bancari e regimi fiscali privilegiati, forniscono ulteriori elementi utili, nonché dei cosiddetti fattori di prossimità, ossia la vicinanza  geografica, culturale e commerciale tra Paesi, in grado di influenzare significativamente la scelta delle  giurisdizioni per i trasferimenti di flussi finanziari illeciti e/o l’occultamento di fondi.
Alla luce di quanto sopra, i Commercialisti – obbligati a adottare misure di due diligence rafforzata nei  casi in cui siano coinvolti Paesi inclusi nelle blacklist – sono invitati a:
− monitorare con costanza gli aggiornamenti delle liste ufficiali;
− integrare le valutazioni con indicatori privati affidabili;
− considerare nei propri modelli di rischio anche le peculiarità legate al contesto nazionale e alla  prossimità dei Paesi coinvolti.

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Modificato: 15 Luglio 2025